Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) convertito in Legge
Approvato dalla Camera il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020): E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito con modifiche il decreto legge 19 maggio 2010, n. 34, che disciplina con l'art.119 i bonus fiscali con l'aliquota di detrazione nella misura del 110% per gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus), installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Testo (Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 180 del 18 luglio 2020 - Serie generale in data 17 Luglio 2020) ha esteso e chiarito rispetto al DL Rilancio n. 34/2020 alcuni aspetti relativi alla possibilità di usufruire della detrazione “Ecobonus” al 110%. Con riferimento agli interventi che rendano gli edifici più efficienti dal punto di vista energetico e più sicuri in caso di terremoti. Con riferimento al settore delle biomasse è stata introdotta la possibilità, in caso di “interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, ………………., con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.
Inoltre nell’ambito della conversione è stata confermata la possibilità di usufruire dell’aliquota prevista al comma 1 dell’art. 119 (110%), alinea, del presente anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, (Tabella Enea di riferimento) nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1 dell’art. 119 e quindi:
- cappotto termico;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
La possibilità dell’utilizzo del Bonus del 110% è stata estesa anche a immobili del Terzo settore e alle seconde case, ad esclusione delle abitazioni di lusso, delle ville e dei castelli. Potranno invece usufruirne i proprietari delle villette a schiera. Per l’efficientamento energetico sono stati rivisti al ribasso i tetti di spesa detraibile, che variano in base al tipo di abitazione. Resta la possibilità di eseguire gli interventi senza mettere mano al portafogli, cedendo il superbonus alle imprese che eseguono i lavori o ad un istituto finanziario.
Inoltre è state confermate con modifica Le regole per la cessione del credito e lo sconto in fattura sia per i lavori a Ecobonus 110% che per quelli sotto il Bonus Casa e sotto l’Ecobonus 50% Le principali variazioni dell’art. 121, il titolo che viene modificato in “Opzione per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali”.
- Si è precisato che il credito di imposta spettante al fornitore, è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario indipendentemente dal livello dello sconto applicato. Si tiene conto, in tal modo, del fatto che le detrazioni di cui all’articolo 119, hanno una aliquota pari al 110 per cento della spesa, mentre lo sconto non può essere superiore all’intero importo della spesa sostenuta.
- Sulla base della nuova formulazione si evince con maggiore chiarezza che lo sconto in fattura può essere operato anche da una pluralità di fornitori che abbiano concorso all’effettuazione degli interventi che danno titolo alla detrazione.
- Alla lettera b) del comma 1 precisando che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo nel caso della sua cessione ad altri soggetti.
- Si è stabilita la possibilità di optare per la cessione e lo sconto ad ogni SAL-stato avanzamento lavori in relazione alla singola fattura emessa, precisando che anche in tali ipotesi è possibile optare per lo sconto o la cessione in luogo della detrazione spettante.
- Per gli interventi di cui all’articolo 119, nel caso di opzione per la cessione o per lo sconto gli stati di avanzamento dei lavori rilevanti ai fini dell’applicazione della misura in questione non possono essere più di due per ciascun intervento e, in ogni caso, che ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
- Si è precisato che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, va pubblicato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate contenente le disposizioni attuative dell’articolo 121 in argomento.
- Infine, il contribuente ha il diritto di avvalersi, per la comunicazione in via telematica dei dati relativi all’opzione:
– dei soggetti che rilasciano il visto di conformità;
– degli intermediari abilitati (CAF…).