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ECOBONUS: Chiarimenti Agenzia Entrate

La Circolare n.29 dell'Agenzia delle Entrate, pubblicata in data 18 settembre, fornisce chiarimenti su alcune questioni interpretative riguardanti l'applicazione delle detrazioni.

Riqualificazione energetica
La circolare conferma che la proroga e l'aliquota valgono per tutti gli interventi mirati al miglioramento dell'efficienza energetica previsti dall`articolo 1, comma 344 e seguenti, della legge introduttiva (296/2006), compresi quelli relativi a:

  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, introdotti a decorrere dal 2008 dall`art. 1, comma 286, della legge n. 244 del 2007 e ricondotti nell`ambito degli interventi di cui all`art. 1, comma 347, della legge n. 296 del 2006, con un comune limite massimo della detrazione pari a euro 30.000;
  • sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, introdotti a decorrere dal 2012 dall`art. 4, comma 4, del DL n. 201 del 2011 e ricondotti nell`ambito degli interventi di cui all`art. 1, comma 347, della legge n. 296 del 2006, con un comune limite massimo della detrazione pari a euro 30.000.

Per la sostituzione dei vecchi scaldabagni o impianti di riscaldamento con quelli di ultima generazione, la detrazione del 65% dall'imposta sul reddito, si applica alle spese sostenute fin dal 6 giugno (giorno di entrata in vigore del Dl 63/2013) e non dal 4 agosto (data di operatività della legge 90/2013).


Ristrutturazioni edilizie
Le detrazioni per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono inserite stabilmente nel Tuir (articolo 16-bis). Ma solo fino al 31 dicembre 2013 la percentuale di detrazione sarà del 50% e il massimo di spesa ammissibile di 96 mila euro. Dal 1° gennaio 2014 si tornerà a quanto già previsto prima dell'ECOBONUS. La circolare precisa che le unità immobiliari interessate dal bonus in caso di interventi antisismici su edifici situati in zone ad alta pericolosità, sono quelle adibite ad abitazioni principali (secondo i principi stabiliti per l`Irpef) o ad attività produttive, a prescindere dalla categoria catastale. Lo sconto d'imposta, per questo tipo d'interventi, è innalzato al 65% delle spese sostenute (per un ammontare massimo di 96 mila euro) e può essere applicato fino al 31 dicembre 2013, a patto che le procedure autorizzative siano state avviate dal 4 agosto scorso, data di entrata in vigore della legge di conversione. La misura è a favore dei soggetti Irpef o Ires che hanno sostenuto i costi e che possiedono l`immobile o lo detengono per diritto idoneo.
La detrazione scende invece al 50% nell`ipotesi in cui l`appartamento non rappresenti l`abitazione principale, anche se inserito in un complesso con abitazioni principali o strutture adibite ad attivita` produttive e che quindi usufruiscono della detrazione del 65%.


Mobili e grandi elettrodomestici
La circolare chiarisce che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio comprendono anche la manutenzione straordinaria, e il restauro e risanamento conservativo, di singole unità immobiliari residenziali. Possono costituire valido presupposto per la fruizione della detrazione anche interventi edilizi su parti comuni in funzione degli acquisti di beni agevolati finalizzati all'arredo (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.). In particolare, l`art. 16-bis del TUIR consente la fruizione della detrazione per gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a patto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza (comma 1, lett. c).

In sintesi, la detrazione in esame è collegata agli interventi:

  • di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell`art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
  • di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell`art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell`art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

Il comma 2 dell'art. 16 del decreto non individua espressamente la data a decorrere dalla quale devono essere iniziati gli interventi di ristrutturazione, nè quella a decorrere dalla quale devono essere sostenute le spese per detti interventi. L`Agenzia delle Entrate ritiene però che il legislatore abbia considerato il sostenimento di spese dal 26 giugno 2012 per gli interventi edilizi in precedenza elencati, come presupposto cui collegare la possibilità di avvalersi della detrazione (lasso di tempo sufficientemente contenuto, tale da presumere che l'acquisto sia diretto al completamento dell`arredo dell`immobile su cui i lavori sono stati effettuati). Ritiene possibile, inoltre, che le spese per l`acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell'immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell'immobile cui detti beni sono destinati.

La detrazione in esame compete per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l`acquisto di:

  • mobili (nuovi)
  • grandi elettrodomestici (nuovi) di classe energetica non inferiore alla A+, e A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica

Possono beneficiare della detrazione le spese sostenute dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto. L'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni sono destinati all'arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l'immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi.


Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi e altri complementi di arredo.


Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la disposizione limita il beneficio all'acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l'etichetta energetica. L'acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l`obbligo di etichetta energetica.

Per quanto riguarda l'individuazione dei grandi elettrodomestici, in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituisce utile riferimento l`elenco di cui all`allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, secondo cui rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.


Nell'importo delle spese sostenute per l`acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, se sostenute secondo le modalità di pagamento indicate. L'importo massimo di euro 10.000 su cui calcolare la detrazione si riferisce complessivamente alle spese sostenute per l`acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Se la somma delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici supera l`importo di euro 10.000, la detrazione spettante è determinata comunque sull'importo massimo di euro 10.000. Al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari, il diritto al beneficio dovrà essere riconosciuto più volte: l`importo massimo di euro 10.000 farà riferimento a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.

Pagamenti
I contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. Nei bonifici dovranno essere indicati:

  • la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato

Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Le spese sostenute devono essere documentate conservando la documentazione attestante l`effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.