Legge di Bilancio 2025
La Legge finanziaria è stata approvata in via definitiva dall’Aula del Senato lo scorso 28 dicembre, e pubblicato sulla Gazzetta di martedì 31 dicembre 2024.
Tra le misure di interesse:
Commi (52 – 56) Commi (52 – 56)
- Proroga Ecobonus e Ristrutturazione edilizia - prevedono una proroga dell’Ecobonus (art.14 DL 63/2013) anche per il 2025 (nella misura del 36%), 2026 e 2027 (al 30%) per tutti gli interventi agevolati. Tali aliquote si innalzano al 50% per il 2025 ed al 36% per il 2026 e 2027 se gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale disposizione è prevista anche per gli interventi di cui al art 16 bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e di riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia, fino ad un importo non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare e (senza la previsione di un importo massimo) per gli interventi del c.d. sismabonus. Prevede poi che il c.d. superbonus 110% (art.119 DL 34/2020) spetti solo per i lavori avviati entro il 15 ottobre 2024, i cui crediti maturati nel 2023 potranno essere suddivisi in 10 rate annuali. Il comma 55: esclude gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie alimentate a fonti fossili dagli interventi agevolati con Ecobonus e Bonus Casa.
• Bonus mobili - Modifica la disciplina del Bonus mobili, prevedendo che la detrazione sia riconosciuta anche per le spese documentate sostenute nell’anno 2025, oltre che nel 2022, 2023 e 2024. Inoltre, introduce che la detrazione sia calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5 mila euro anche per l’anno 2025.
Commi (107-111)
- Bonus elettrodomestici - La disposizione, prevista nel corso dell’esame parlamentare, prevede, per il 2025, l’introduzione di un contributo economico per incentivare l'acquisto di elettrodomestici prodotti nel territorio dell’Unione europea, non inferiore alla nuova classe energetica B, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito. Nel dettaglio:
a) Importo massimo - Il contributo copre fino al 30% del costo di un singolo elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico. Questo limite è elevato a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. In ogni caso, ogni nucleo familiare può beneficiare del contributo per un solo elettrodomestico.
b) Decreto attuativo - Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, dovranno essere definiti i criteri, le modalità e i termini per l’erogazione del contributo.
c) Testo Adottato - “107. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e dei relativi livelli occupazionali e di favorire l’incremento dell’efficienza energetica nell’ambito domestico, la riduzione dei consumi attraverso la sostituzione dei grandi elettrodomestici ad uso civile e il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti attraverso il riciclo, è concesso agli utenti finali, per l’anno 2025, un contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nel territorio dell’Unione europea, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.
108. Il contributo di cui al comma 107 può essere concesso in misura non superiore al 30 per cento del costo di acquisto dell’elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell’acquirente ha un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 25.000 euro annui. Il contributo è fruibile per l’acquisto di un solo elettrodomestico.
109. Per le finalità di cui al comma 107 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l’anno 2025. Il contributo è attribuito a valere sulle risorse del fondo nel limite dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa.
110. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e i ter- mini per l’erogazione del contributo di cui al comma 107, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 109.
111. Agli oneri derivanti dai commi da 107 a 110, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per inter- venti strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ………”
Comma 376
• Conto termico - in tema di Conto Termico prevede che sono ammissibili per il 100% le spese per interventi presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale non solo ospedaliere (come già previsto dalla normativa vigente) ma anche presso strutture pubbliche residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero .
Commi (427 – 429)
• Transizione 5.0 - contengono una serie di modifiche al Piano Transizione 5.0, tra cui l’innalzamento delle aliquote dei crediti di imposta
Commi (445 – 448)
• Transizione 4.0 - dispongono alcune modifiche al Piano Transizione 4.0 riconoscendo il credito di imposta per gli investimenti effettuati nel 2025 o entro il 30 giugno 2026, a condizione che l’ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto pari ad almeno il 20% del costo